9.6.d. Proposta di aggiudicazione e verifica dei requisiti - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
9.6 Selezione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto
9.6.d. Proposta di aggiudicazione e verifica dei requisiti
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 17, co. 5-10 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | Si prevede la formulazione di una proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante o ente concedente da parte del soggetto preposto alla valutazione delle offerte, a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato (comma 5). Si prevede che l’aggiudicazione non equivalga ad accettazione dell’offerta, e che quest’ultima sia irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto (comma 6). In merito all’indicazione di tempi e modalità per la stipulazione del contratto, si rimanda alla successiva scheda (9.5.d Contrattualizzazione - articolo 18, comma 7). Si specifica che la pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e salvi i poteri di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente (comma 10). Si prevede che l'esecuzione del contratto non ancora stipulato possa essere egualmente iniziata, con determina motivata della stazione appaltante e dell’ente concedente. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9 (comma 8). Si indicano le fattispecie in cui l’esecuzione d’urgenza del contratto, prima della sua stipulazione, è obbligatoria, in particolare, a seguito di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea (comma 9). |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 99 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | La stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatica attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. In egual modo la stazione appaltante verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica ed il possesso dei requisiti di partecipazione (art. 103) e di quelli speciali (art. 100). Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico o, comunque, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, o, ancora, possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e dalle banche dati delle pubbliche amministrazioni. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 99, co. 3-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 31) |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | Con l'art. 31 del D.Lgs 209/2024 è stato aggiunto all'art. 99 - dopo il comma 3 - il comma 3 bis, come di seguito formulato. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’ operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o dispone l'annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. |
Dal 31/12/2024 |